RICORSO FERIE NON GODUTE
CORTE DI CASSAZIONE : GLI INSEGNANTI PRECARI HANNO DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE .
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n 16.715/2024, tra gli altri, ha sancito il principio che il docente con contratto a tempo determinato, con scadenza al 30 giugno non può essere considerato in ferie nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno scolastico e pertanto il Ministero è tenuto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle stesse al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Al fine del riconoscimento della indennità succitate occorre:
- che il docente non abbia chiesto di fruire delle ferie
- che il dirigente scolastico, prima della scadenza del contratto di lavoro in corso, non abbia informato il docente dell’esistenza di ferie non godute e non l’abbia invitato a fruirle con contestuale avviso, in caso di mancata fruizione, di perdita delle stesse e/o della relativa indennità sostitutiva.
- Attenzione: in questi due ultimi anni i dirigenti si sono adeguati alla giurisprudenza succitata e hanno inviato le opportune comunicazioni ai docenti, anche tramite specifiche circolari interne. È essenziale, pertanto, che il docente non abbia ricevuto, negli anni di contratto al 30 giugno, avvisi formali da parte del Dirigente circa la presenza di ferie da fruire. Restano impugnabili, in assenza di avvisi formali, le annualità precedenti, entro il limite di prescrizione decennale.
Si precisa che gli insegnanti hanno diritto a:
- 30 giorni di ferie l’anno (360 giorni) per un’anzianità di servizio inferiore ai tre anni
- 32 giorni di ferie l’anno (360 giorni) per un’anzianità di servizio superiore ai tre anni
Per il calcolo dei giorni spettanti al docente precario si può impostare una proporzione:
Ad esempio: docente con cinque anni di servizio che ha stipulato un contratto di lavoro per 295 giorni:
- 360 : 32 = 295 : X
- laddove X = 26 giorni di ferie.
Le ferie non fruite saranno monetizzate limitatamente alla differenza tra giorni di ferie maturati e giorni di sospensione ufficiale delle attività didattiche.
Riprendendo l’esempio su esposto: se nel corso dell’anno scolastico ci sono stati 13 giorni di sospensione delle lezioni (con riferimento alle vacanze di natale, pasqua, ponti, chiusura per seggi elettorali ecc…) al docente di cui sopra residuano:
- 26 – 13= 13 giorni di ferie, le quali possono essere monetizzate qualora egli nel corso dell’anno non abbia chiesto di fruirle e il dirigente scolastico non l’abbia invitato a farlo. Per il riconoscimento del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute è possibile ricorrere al Giudice del lavoro presso il Tribunale Civile al quale occorre produrre la seguente documentazione:
1. procura alle liti, da sottoscriversi presso il legale nominato;
2. contratti di lavoro a tempo determinato aventi scadenza al 30 giugno stipulati dall’anno
scolastico 2013/2024 sino all’anno 2023/2024;
3. fotocopia carta d’identità e tessera sanitaria del ricorrente;
4. Calendario scolastico regionale;
Il ricorso, tramite lo Studio Legale dell’Avv. Gianfranco Careddu, è gratuito per gli iscritti alla GILDA.
Per adesioni scrivere a consulenze@gildanuoro.it
Attenzione: trattasi di indennità soggetta alla prescrizione decennale e pertanto – in presenza dei requisiti su esposti – è possibile chiedere il pagamento delle ferie non godute, per tutti i contratti al 30 giugno stipulati dal 2014 al 2024.
La prescrizione può essere interrotta inviando apposita diffida al Ministero dell’Istruzione e del Merito Viale Trastevere, 76/A 00153 Roma alla p.e.c: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
urp@postacert.istruzione.it oppure inviando una lettera raccomandata A.R.